Art. 15 REDD dal 2022

Art. 15 Della cancelleria Elezione del cancelliere
1. La Corte plenaria elegge il suo cancelliere. I candidati devono godere della più alta considerazione morale e possedere le conoscenze giuridiche, amministrative e linguistiche nonché l’esperienza richieste per l’esercizio di tale funzione.2. Il cancelliere è eletto per cinque anni ed è rieleggibile. Può essere sollevato dalle sue funzioni solo se i giudici, riuniti in seduta plenaria, decidono, a maggioranza dei due terzi dei giudici eletti in carica, che l’interessato non soddisfa più i requisiti richiesti. Deve essere previamente sentito dalla Corte plenaria. Ogni giudice può dare inizio al procedimento di revoca.3. Le elezioni previste nel presente articolo avvengono per scrutinio segreto; vi partecipano solo i giudici eletti presenti. Se nessun candidato ha raggiunto la maggioranza assoluta, si procede a uno o più scrutini supplementari fino a quando un candidato ottenga la maggioranza assoluta. All’esito di ciascuna votazione, i candidati che hanno ottenuto meno di cinque voti sono eliminati. Se restano ancora in lizza più di due candidati che hanno ottenuto almeno cinque voti, è eliminato anche colui che ha ottenuto il minor numero di voti. In caso di parit di voti, la preferenza è accordata anzitutto alla candidata, se ve n’è una, e poi al candidato più anziano.
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