Art. 15 CPP dal 2023

Art. 15 Sezione 2: Autorit di perseguimento penale Polizia
1 L’attivit della polizia della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni nell’ambito del perseguimento penale è retta dal presente Codice.
2 La polizia indaga sui reati di propria iniziativa, su denuncia di privati e di autorit o su mandato del pubblico ministero; in tale ambito sottost alla vigilanza e alle istruzioni del pubblico ministero.
3 Anche il giudice presso cui il caso è gi pendente può impartire istruzioni e conferire mandati alla polizia.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.