Art. 15 LEF dal 2024

Art. 15
1 Il Consiglio federale esercita l’alta vigilanza sulle esecuzioni e sui fallimenti e cura l’uniforme applicazione della presente legge. (1)
2 Emana le disposizioni e i regolamenti necessari all’attuazione della medesima.
3 Può impartire istruzioni alle autorit cantonali di vigilanza e richiedere da esse annuali relazioni.
4 ... (2)
5 Coordina la comunicazione elettronica tra gli uffici di esecuzione e dei fallimenti, tra gli uffici del registro fondiario e del registro di commercio, nonché tra i tribunali e il pubblico. (3)
(1) Nuovo testo giusta l’all. n. 6 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 1205; FF 2001 3764).(2) Abrogato dall’all. 1 n. II 17 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
(3) Introdotto dall’all. 1 n. II 17 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.