Art. 15 LCStr dal 2024

Art. 15 (1)
1 L’allievo conducente può circolare con autoveicoli per esercitarsi alla guida solo se è accompagnato da una persona che abbia compiuto 23 anni e che possieda da almeno tre anni una licenza di condurre non più in prova corrispondente alla categoria del veicolo usato. (2)
2 L’accompagnatore provvede affinché l’esercizio si svolga con sicurezza e l’allievo non contravvenga alle prescrizioni sulla circolazione.
3 Chi impartisce professionalmente lezioni di guida deve essere titolare dell’abilitazione a maestro conducente. (2)
4 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sulla formazione dei conducenti di veicoli a motore. Può segnatamente prescrivere che una parte della formazione sia impartita da un titolare dell’abilitazione a maestro conducente. (4) I Cantoni possono fissare la tariffa massima per le lezioni di guida obbligatorie.
5 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sul perfezionamento dei conducenti professionali di veicoli a motore. (2)
6 Il Consiglio federale può prescrivere, per i candidati alla licenza di condurre, una formazione in materia di pronto soccorso.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975 (RU 1975 1257 1268 art. 1; FF 1973 II 1053).(2) (3)
(3) (5)
(4) Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6291; FF 2010 7455).
(5) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6291; FF 2010 7455).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.