Art. 15 LDP dal 2022

Art. 15 Accertamento e pubblicazione del risultato
1 Il Consiglio federale accerta definitivamente il risultato della votazione (omologazione) non appena è assodato che nessun ricorso sulla medesima è stato depositato o è ancora pendente dinanzi al Tribunale federale. (1)
2 Il decreto d’accertamento è pubblicato nel Foglio federale.
3 Le modificazioni della Costituzione federale entrano in vigore accettate che siano dal popolo e dai Cantoni, sempreché il testo non disponga altrimenti.
4 Se una modifica giuridica non può essere ritardata e il risultato della votazione è indubbio, il Consiglio federale o l’Assemblea federale può provvisoriamente porre in vigore leggi o decreti federali concernenti l’approvazione di trattati internazionali, come pure mantenere in vigore o abrogare leggi dichiarate urgenti, prima che sia ultimato l’accertamento. (2)
(1) Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 1205; FF 2001 3764).(2) Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193; FF 2001 5665).
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