Art. 14a CCS dal 2024

Art. 14a 2. Procedimenti pendenti (1)
1 Con l’entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 (2) , i procedimenti pendenti sono continuati dalla nuova autorit competente.
2 Si applica il nuovo diritto di procedura.
3 L’autorit decide se e in quale misura il procedimento di cui si tratta debba essere completato.
(1) Introdotto dal n. II della LF del 6 ott. 1978 (RU 1980 3l; FF 1977 III 1). Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).(2) RU 2011 725
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