CPM Art. 148a -

Einleitung zur Rechtsnorm CPM:



Art. 148a CPM dal 2025

Art. 148a Codice penale militare (CPM) drucken

Art. 148a Diritto di querela (1)

1 Il diritto di querela si estingue decorsi tre mesi dal giorno in cui l’avente diritto ha conosciuto l’autore del reato.

2 Quando un avente diritto presenti la querela contro uno dei compartecipi al reato, tutti i compartecipi dovranno essere perseguiti.

3 Si può desistere dalla querela finché non sia pronunciata la sentenza di seconda istanza. (2)

4 Chi ha desistito dalla querela non può più riproporla.

5 La desistenza dalla querela contro uno degli imputati vale per tutti. Essa non vale per un imputato che faccia opposizione.

(1) Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 1950, in vigore dal 1° lug. 1951 (RU 1951 435; FF 1949 685). Giusta il n. I 1 cpv. 2 della LF del 23 mar. 1979 (RU 1979 1037), nella designazione degli articoli, le lettere «a», «b», «c», «d», ecc. sostituiscono i numerali «bis», «ter», «quater», «quinquies» ecc.
(2) Nuovo testo giusta il n. II 1 cpv. 25 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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