Art. 148 CPC dal 2024

Art. 148 Restituzione
1 Ad istanza della parte che non ha osservato un termine, il giudice può concedere un termine suppletorio o fissarne uno nuovo se la parte rende verosimile di non aver colpa dell’inosservanza o di averne solo in lieve misura.
2 La domanda deve essere presentata entro dieci giorni dalla cessazione del motivo dell’inosservanza.
3 Se vi è è gi stata pronuncia del giudice, la restituzione del termine non può più essere domandata trascorsi sei mesi dal passaggio in giudicato.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.