Art. 148 LDIP dal 2022

Art. 148 e estinzione di un credito
1 La prescrizione e l’estinzione di un credito sono regolate dal diritto applicabile a quest’ultimo.
2 In caso di compensazione, l’estinzione è regolata dal diritto applicabile al credito che s’intende estinguere in tal modo.
3 La novazione, il contratto di remissione e quello di compensazione sono regolati dalle disposizioni della presente legge concernenti il diritto applicabile ai contratti (art. 116 segg.).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.