Art. 145 CPC dal 2023
Art. 145 Sospensione dei termini
1 I termini stabiliti dalla legge o dal giudice sono sospesi:a. dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;b. dal 15 luglio al 15 agosto incluso;c. dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.
2 Questa sospensione dei termini non vale per:a. la procedura di conciliazione;b. la procedura sommaria.
3 Le parti sono rese attente alle eccezioni di cui al capoverso 2.
4 Sono fatte salve le disposizioni della LEF (1) sulle ferie e sospensioni.
(1) [RS 281.1]
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.