Art. 145 OETV dal 2025

Art. 145 Freni
1 I motoveicoli devono essere muniti di due freni di servizio indipendenti dei quali uno agisce sulla ruota anteriore e l’altro su quella posteriore. Possono essere combinati, nella misura in cui in caso di guasto un freno rimanga efficace. Per i freni idraulici deve essere facilmente verificabile il livello del liquido.
2 L’efficacia dei freni come anche la procedura di controllo si fondano sull’allegato 7.
(1) Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.