Art. 143a CPM dal 2025
Art. 143a Disposizioni comuni agli articoli 141–143 (1)
1.Se la gravità del fatto e la colpa sono tanto lievi da rendere inappropriata l’inflizione di una pena, si prescinde dal rinvio a giudizio o dalla punizione.
2.Non sono indebiti i vantaggi ammessi dalle norme in materia di rapporti di servizio e quelli di lieve entità, usuali nelle relazioni sociali.
(1) Introdotto dal n. I 2 della LF del 22 dic. 1999 (Revisione delle disposizioni penali in materia di corruzione), in vigore dal 1° mag. 2000 ([RU 2000 1121]; [FF 1999 4721]).
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