LAgr Art. 140 -

Einleitung zur Rechtsnorm LAgr:



Art. 140 LAgr dal 2023

Art. 140 Legge sull’agricoltura (LAgr) drucken

Art. 140 Sezione 1: Coltivazione delle piante

1 La Confederazione può promuovere la coltivazione di piante utili:

  • a. di alto valore ecologico;
  • b. di alto valore qualitativo; o
  • c. adatte alle condizioni regionali.
  • 2 Essa può versare contributi ad aziende di coltivazione private e a organizzazioni professionali che forniscono prestazioni di interesse pubblico, in particolare per:

  • a. la coltivazione, la conservazione della purezza e il miglioramento delle variet ;
  • b. le colture sperimentali;
  • c. (1) ...
  • 3 Può sostenere mediante contributi la produzione di sementi e piante.

    (1) Abrogata dal n. I della LF del 22 mar. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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