Art. 140 CCS dal 2024
Art. 140 Referendum obbligatorio
1 Sottostanno al voto del Popolo e dei Cantoni:a. le modifiche della Costituzione;b. l’adesione a organizzazioni di sicurezza collettiva o a comunit sopranazionali;c. le leggi federali dichiarate urgenti, prive di base costituzionale e con durata di validit superiore a un anno; tali leggi devono essere sottoposte a votazione entro un anno dalla loro adozione da parte dell’Assemblea federale.
2 Sottostanno al voto del Popolo:a. le iniziative popolari per la revisione totale della Costituzione;abis. (1) ... b. (2) le iniziative popolari per la revisione parziale della Costituzione presentate in forma di proposta generica e respinte dall’Assemblea federale;c. il principio di una revisione totale della Costituzione in caso di disaccordo fra le due Camere.
(1) Accettata nella [votazione popolare del 9 feb. 2003 ](DF 4 ott. 2002, DCF 25 mar. 2003 – [RU 2003 1949]; [FF 2001 4315 ]4511, [2002 5783], [2003 2713]). Abrogata nella [votazione popolare del 27 set. 2009], con effetto dal 27 set. 2009 (DF del 19 dic. 2008, DCF del 1° dic. 2009 – [RU 2009 6409]; [FF 2008 2421 ][2437], [2009 13 ][7599]). Questa lett. non è mai entrata in vigore nel testo del DF del 4 ott. 2002.
(2) Accettata nella [votazione popolare del 27 set. 2009], in vigore dal 27 set. 2009 (DF del 19 dic. 2008, DCF del 1° dic. 2009 – [RU 2009 6409]; [FF 2008 2421 ][2437], [2009 13 ][7599]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.