Art. 14 LImT dal 2025
Art. 14 Impegno di garanzia (revers) per fabbricanti, importatori e negozianti di materiale greggio
1 Mediante un impegno di garanzia (revers) depositato presso la Direzione generale delle dogane:
a. i fabbricanti di tabacchi manufatti si obbligano a lavorare nella propria azienda o a consegnare unicamente a ditte iscritte nel registro il materiale greggio, importato o acquistato in Svizzera, come anche i tabacchi manufatti, non pronti al consumo, che essi hanno fabbricato o acquistato dalla produzione indigena;b. gli importatori e i negozianti di materiale greggio destinato alla fabbricazione industriale di tabacchi manufatti, si obbligano a consegnare il materiale greggio unicamente alle ditte iscritte nel registro;c. i fabbricanti di tabacchi manufatti, gli importatori di tabacchi manufatti ... (1) destinati ad essere rivenduti e i negozianti e gli importatori di materiale greggio si obbligano ad osservare le prescrizioni commerciali della presente legge e dell’ordinanza 15 dicembre 1969 (2) concernente l’imposizione sul tabacco.2 Ai titolari di impegni di garanzia (revers) è assegnato un numero di controllo.
(1) Espr. stralciata giusta la cifra I della LF del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2010 ([RU 2009 5561]; [FF 2008 423]).
(2) Vedi ora l’O del 14 ott. 2009 sull’imposizione del tabacco ([RS 641.311]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.