Art. 14 LPar dal 2020

Art. 14 Sezione 5: Aiuti finanziari Programmi promozionali
1 La Confederazione può accordare aiuti finanziari a istituzioni pubbliche o private che organizzano programmi per il promovimento dell’uguaglianza fra donna e uomo nella vita professionale. Essa stessa può organizzare programmi promozionali.
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3 In primo luogo sono sostenuti programmi di carattere innovativo o esemplare.
(1) Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.