Art. 14 LPP dal 2025

Art. 14 (1) Ammontare della rendita di vecchiaia
1 La rendita di vecchiaia è calcolata in per cento dell’avere di vecchiaia che l’assicurato ha acquisito al momento in cui raggiunge l’età di riferimento (2) (aliquota di conversione).
2 L’aliquota minima di conversione è del 6,8 per cento per l’età di riferimento di 65 anni per le donne (3) e per gli uomini.
3 Il Consiglio federale sottopone un rapporto almeno ogni dieci anni, dal 2011, per determinare l’aliquota di conversione negli anni successivi.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.(2) Nuova espr. giusta l’all. n. 4 della LF del 17 dic. 2021 (AVS 21), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 92; FF 2019 5179). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.
(3) Dal 1° gen. 2005: 64 anni per le donne (art. 62a cpv. 2 lett. a dell’O del 18 apr. 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, nel testo del 18 ago. 2004 – RU 2004 4279 4653).
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