Art. 14 LTF dal 2025

Art. 14 Presidenza
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2 Il presidente e il vicepresidente stanno in carica due anni; la rielezione è possibile, ma una volta sola.
3 Il presidente presiede la Corte plenaria e la Commissione amministrativa (art. 17). Rappresenta il Tribunale federale verso l’esterno.
4 In caso di impedimento, il presidente è rappresentato dal vicepresidente o, se anche questi è impedito, dal giudice con la maggiore anzianità di servizio; se vi sono più giudici con la stessa anzianità di servizio, dal più anziano tra di loro.
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