Art. 14 LAVS dal 2024

Art. 14 C. Riscossione dei contributi Termini e procedura di riscossione
1 I contributi del reddito proveniente da un’attivit lucrativa dipendente sono dedotti da ogni paga, e devono essere versati periodicamente dal datore di lavoro insieme al suo contributo.
2 I contributi del reddito proveniente da un’attivit lucrativa indipendente, i contributi degli assicurati che non esercitano un’attivit lucrativa e quelli degli assicurati i cui datori di lavoro non sono soggetti all’obbligo di pagare i contributi devono essere stabiliti e versati periodicamente. Il Consiglio federale fissa i periodi di calcolo e di contribuzione. (1)
3 Di regola i contributi che devono essere versati dai datori di lavoro sono richiesti con procedura semplificata secondo l’articolo 51 LPGA (4) . Questo vale anche per contributi di notevole entit , in deroga all’articolo 49 capoverso 1 LPGA. (5)
4
5 Il Consiglio federale può stabilire che non si debbano versare contributi su un salario determinante annuo che non superi l’importo della rendita mensile massima di vecchiaia; può escludere questa possibilit per determinate attivit . Il lavoratore può tuttavia chiedere in ogni caso che il datore di lavoro versi i contributi. (10)
6 Il Consiglio federale può inoltre stabilire che sul reddito annuo di un’attivit lucrativa indipendente esercitata a titolo accessorio, che non superi l’importo della rendita mensile massima di vecchiaia, i contributi siano prelevati soltanto a richiesta dell’assicurato. (11)
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 1953, in vigore dal 1° gen. 1954 (RU 1954 102; FF 1953 449).(2) RS 831.20
(3) Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4817; FF 2002 6087).
(4) RS 830.1
(5) (6)
(6) (7)
(7) Nuovo testo giusta l’all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
(8) Abrogata dall’all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
(9) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391; FF 1976 III 1).
(10) Introdotto dall’all. n. 6 della L del 17 giu. 2005 contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 359; FF 2002 3243).
(11) Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell’esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.