Art. 13b CCS dal 2022

Art. 13b IVbis. Termine per l’accertamento e la contestazione del rapporto di filiazione (1)
Chi raggiunge la maggiore et in virtù dell’entrata in vigore della legge federale del 7 ottobre 1994 può in ogni caso proporre ancora entro un anno azione di accertamento o contestazione del rapporto di filiazione.
(1) Introdotto dal n. I 1 della LF del 7 ott. 1994, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 1126; FF 1993 I 921).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.