Art. 139 CPC dal 2025
Art. 139 (1) Notificazione per via elettronica
1 Con il consenso del diretto interessato, le citazioni, le ordinanze e le decisioni possono essere notificate per via elettronica. Devono essere munite di una firma elettronica secondo la legge del 18 marzo 2016 (2) sulla firma elettronica.
2 Il Consiglio federale disciplina:a. la firma da utilizzare;b. il formato delle citazioni, delle ordinanze e delle decisioni nonché dei relativi allegati;c. le modalità di trasmissione;d. il momento in cui la citazione, l’ordinanza o la decisione è considerata notificata.
(1) Nuovo testo giusta l’all. n. II 5 della L del 18 mar. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 ([RU 2016 4651]; [FF 2014 913]).
(2) [RS 943.03]
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.