Art. 136 CPP dal 2024
Art. 136 Presupposti
1 Chi dirige il procedimento accorda parzialmente o totalmente, su domanda, il gratuito patrocinio:a. all’accusatore privato affinché possa far valere le sue pretese civili, se è sprovvisto dei mezzi necessari e l’azione civile non appare priva di probabilit di successo;b. alla vittima affinché possa attuare la sua azione penale, se è sprovvista dei mezzi necessari e l’azione penale non appare priva di probabilit di successo. (1)
2 Il gratuito patrocinio comprende:a. l’esonero dagli anticipi e dalla prestazione di garanzie;b. l’esonero dalle spese procedurali;c. (1) la designazione di un patrocinatore, se necessario per tutelare i diritti dell’accusatore privato o della vittima.
3 In sede di ricorso l’istanza di gratuito patrocinio deve essere riproposta. (3)
(1) (2)
(2) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 ([RU 2023 468]; [FF 2019 5523]).
(3) Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 ([RU 2023 468]; [FF 2019 5523]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.