Art. 135 OETV dal 2025

Art. 135 Dimensioni
1 Le dimensioni non devono superare:
metri | ||
---|---|---|
4,00 | ||
2,00 | ||
2,50 |
2 In deroga al capoverso 1, per le motoleggere di cui all’articolo 14 lettera b numero 1 vigono le seguenti dimensioni: (1)
metri | ||
---|---|---|
1,00 |
3 In deroga al capoverso 1, per i quadricicli leggeri a motore e le motoslitte vigono le seguenti dimensioni: (2)
metri | ||
---|---|---|
3,50 | ||
1,50 |
(2) (3)
(3) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.