Art. 135 CPP dal 2024

Art. 135 Retribuzione del difensore d’ufficio
1 Il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento.
2 Il pubblico ministero o l’autorit giudicante stabilisce l’importo della retribuzione al termine del procedimento. Se il mandato del difensore d’ufficio è di lunga durata o per altri motivi non è opportuno attendere la fine del procedimento, al difensore sono accordati anticipi la cui entit è stabilita da chi dirige il procedimento. (1)
3 In materia di retribuzione, il difensore d’ufficio può interporre il rimedio giuridico ammesso contro la decisione finale. (1)
4 Non appena le sue condizioni economiche glielo permettano, l’imputato condannato a pagare le spese procedurali è tenuto a rimborsare la retribuzione alla Confederazione o al Cantone. (1)
5 La pretesa della Confederazione o del Cantone si prescrive in dieci anni dal momento in cui la decisione passa in giudicato.
(1) (2)(2) (3)
(3) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468; FF 2019 5523).
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