Ordinanza sul registro di commercio (ORC) Art. 135

Zusammenfassung der Rechtsnorm ORC:



Art. 135 ORC dal 2025

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Art. 135 Contenuto dell’iscrizione

1 L’iscrizione nel registro di commercio delle società assuntrici contiene le indicazioni seguenti:

  • a. la ditta, la sede nonché il numero d’identificazione delle imprese delle società partecipanti alla scissione;
  • b. la data del contratto o del progetto di scissione;
  • c. il valore complessivo degli attivi e dei passivi trasferiti secondo l’inventario;
  • d. le quote sociali o i diritti societari, come pure l’eventuale conguaglio riconosciuti ai soci della società trasferente (art. 37 lett. c LFus);
  • e. se del caso, l’aumento di capitale derivante dalla scissione;
  • f. se del caso, i dati necessari all’iscrizione della nuova società.
  • 2 Nel caso di una divisione, l’iscrizione nel registro di commercio della società trasferente contiene le indicazioni seguenti:

  • a. la ditta, la sede e il numero d’identificazione delle imprese di tutte le società partecipanti alla scissione;
  • b. il fatto che la società è cancellata a seguito di divisione (art. 51 cpv. 3 LFus).
  • 3 Nel caso di una separazione, l’iscrizione nel registro di commercio della società trasferente contiene le indicazioni seguenti:

  • a. la ditta, la sede nonché il numero d’identificazione delle imprese di tutte le società partecipanti alla separazione;
  • b. se del caso, la riduzione del capitale derivante dalla separazione.

  • Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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