Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR) Art. 134
Zusammenfassung der Rechtsnorm OR:
Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.
Art. 134 OR dal 2024
Art. 134 Sospensione della prescrizione
1 La prescrizione non comincia, o, se cominciata, resta sospesa:1. (1) per i crediti dei figli contro i genitori, fino al raggiungimento della maggiore et dei figli;2. (2) per i crediti della persona incapace di discernimento contro il mandatario designato con mandato precauzionale, finché lo stesso è efficace;3. per i crediti dei coniugi fra loro durante il matrimonio;3bis. (3) per i crediti fra i partner durante l’unione domestica registrata;4. (4) per i crediti contro il datore di lavoro dei lavoratori che vivono nella sua economia domestica, durante il tempo del rapporto di lavoro;5. finché il debitore abbia l’usufrutto del credito;6. (5) finché sia impossibile, per motivi oggettivi, far valere il credito davanti a un tribunale;7. (6) per i crediti dell’ereditando o contro lo stesso, durante la procedura d’inventario;8. (6) durante trattative transattive, una procedura di mediazione o altre procedure di composizione stragiudiziale delle controversie, purché le parti lo convengano per scritto.
2 Allo spirare del giorno in cui cessano siffatti rapporti, la prescrizione comincia il suo corso, o, se era gi cominciata, lo prosegue.
3 Sono riservate le disposizioni speciali delle leggi sull’esecuzione e sul fallimento.
(1) Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2017 ([RU 2015 4299]; [FF 2014 489]).
(2) Nuovo testo giusta l’all. n. 10 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 ([RU 2011 725]; [FF 2006 6391]).
(3) Introdotto dall’all. n. 11 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 ([RU 2005 5685]; [FF 2003 1165]).
(4) Nuovo testo giusta il n. II art. 1 n. 5 della LF del 25 giu. 1971, in vigore dal 1° gen. 1972 ([RU 1971 1461]; [FF 1968 II 177]). Vedi le disp. fin. e trans. tit. X, alla fine del presente Codice.
(5) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 ([RU 2018 5343]; [FF 2014 211]).
(6) (7)
(7) Introdotta dal n. I della LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 ([RU 2018 5343]; [FF 2014 211]).
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