Art. 133 CPP dal 2024

Art. 133 Designazione del difensore d’ufficio
1 Il difensore d’ufficio è designato da chi, nella relativa fase procedurale, dirige il procedimento.
2 Nello scegliere il difensore d’ufficio è tenuto conto della sua idoneit e, possibilmente, dei desideri dell’imputato. (2)
(1) Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468; FF 2019 5523).(2) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468; FF 2019 5523).
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