Art. 132 LD dal 2023

Art. 132 Disposizioni transitorie
1 Le procedure d’imposizione doganale pendenti all’atto dell’entrata in vigore della presente legge vengono concluse secondo il diritto previgente ed entro il termine assegnato dallo stesso.
2 Le autorizzazioni e gli accordi esistenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge rimangono validi per un periodo massimo di due anni.
3 A contare dall’entrata in vigore della presente legge i depositi doganali a tenore degli articoli 42 e 46a della legge federale del 1° ottobre 1925 (1) sulle dogane possono essere ancora gestiti secondo il diritto previgente per un periodo massimo di due anni.
4 Le fideiussioni doganali esistenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge rimangono valide; si applica il nuovo diritto.
5 I ricorsi contro sdoganamenti effettuati da uffici doganali, pendenti presso le direzioni di circondario al momento dell’entrata in vigore della presente legge, sono decisi dalla competente direzione di circondario; tali decisioni possono essere impugnate presso la Commissione di ricorso in materia doganale conformemente all’articolo 116.
6 I ricorsi contro decisioni su ricorso pronunciate dalle direzioni di circondario, pendenti presso la Direzione generale delle dogane al momento dell’entrata in vigore della presente legge, sono decisi dalla Direzione medesima.
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(1) [CS 6 475; RU 1973 644, 1995 1816, 1996 3371 all. 2 n. 2](2) Abrogato dal n. I della LF del 18 mar. 2016, con effetto dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2429; FF 2015 2395).
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