OETV Art. 132 - Illuminazione

Einleitung zur Rechtsnorm OETV:



Art. 132 OETV dal 2025

Art. 132 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 132 Illuminazione

1 Non è necessario che i dispositivi d’illuminazione e gli indicatori di direzione lampeggianti siano applicati stabilmente, se ragioni tecniche o d’impiego vi si oppongono. Se questi veicoli circolano sulle strade pubbliche, di giorno, devono però essere applicati provvisoriamente le luci di fermata e, se i segni di mano non sono ben visibili da tutti i lati, gli indicatori di direzione lampeggianti. Di notte e quando le condizioni atmosferiche lo esigono, devono essere applicati i dispositivi di illuminazione e gli indicatori di direzione lampeggianti.

2 I carri di lavoro non necessitano di luce per illuminare la targa.


Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.