Art. 132 LEF dal 2024

Art. 132 Procedure speciali di
realizzazione (1)
1 Se si tratta di beni d’altra specie, come un usufrutto, una quota di un’eredit indivisa, di una indivisione di famiglia, di una societ o di altra comunione, l’ufficiale fa determinare il modo della loro realizzazione dall’autorit di vigilanza.
2 La stessa regola vale per la realizzazione delle invenzioni, dei titoli di protezione della variet , dei disegni o modelli industriali, dei marchi di fabbrica e di commercio e dei diritti d’autore. (2)
3 Uditi gli interessati, l’autorit di vigilanza può ordinare l’incanto, affidare la realizzazione ad un amministratore o prendere altri provvedimenti.
(1) Nuovo testo giusta l’art. 8 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950 (RU 1950 I 57).(2) Nuovo testo giusta l’art. 52 n. 1 della LF del 20 mar. 1975 sulla protezione delle novit vegetali, in vigore dal 1° giu. 1977 (RU 1977 862; FF 1974 I 1399).
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