Art. 131 CPC dal 2024

Art. 131 Numero delle copie
Gli atti e allegati allestiti in forma cartacea devono essere presentati in un numero di copie sufficiente per poter essere consegnati al giudice e a ciascuna delle controparti; altrimenti il giudice può assegnare un termine suppletorio per provvedere in tal senso o far approntare le necessarie copie a spese della parte.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.