Art. 131 CCS dal 2024
Art. 131 Imposte speciali di consumo (1)
1 La Confederazione può riscuotere imposte speciali di consumo su:a. il tabacco greggio e manufatto;b. le bevande distillate;c. la birra;d. le automobili e le loro parti costitutive;e. il petrolio, altri oli minerali, il gas naturale e i prodotti ottenuti dalla loro lavorazione nonché i carburanti.
2 La Confederazione può inoltre riscuotere:a. un supplemento sull’imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l’aviazione;b. un’imposta in caso di impiego, nei veicoli a motore, di mezzi di propulsione diversi dai carburanti di cui al capoverso 1 lettera e. (2)
2bis Se i mezzi non sono sufficienti ai fini dell’adempimento dei compiti connessi al traffico aereo di cui all’articolo 87b, la Confederazione riscuote un supplemento sull’imposta di consumo sui carburanti per l’aviazione. (2)
3 Il 10 per cento del prodotto netto dell’imposizione delle bevande distillate è devoluto ai Cantoni. È impiegato per combattere, nelle sue cause e nei suoi effetti, l’abuso di sostanze che generano dipendenza.
(1) * Con disposizione transitoria.
(2) (3)
(3) Accettato nella [votazione popolare del 12 feb. 2017], in vigore dal 1° gen. 2018 (DF del 30 set. 2016, DCF del 10 nov. 2016; [RU 2017 6731]; [FF 2015 1717], [2016 6825], [2017 2961]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.