LDIP Art. 130a -

Einleitung zur Rechtsnorm LDIP:



Art. 130a LDIP dal 2025

Art. 130a Legge federale
sul diritto internazionale privato (LDIP) drucken

Art. 130a Diritto
d’accesso e di consultazione in relazione al
trattamento di dati personali
(1)

Per le azioni intese a dare esecuzione al diritto d’accesso o di consultazione in relazione al trattamento di dati personali sono competenti i tribunali menzionati nell’articolo 129.

(1) Introdotto dall’all. cifra II n. 3 della LF del 13 giu. 2008 sulla responsabilità civile in materia nucleare (RU 2022 43; FF 2007 4957). Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 1 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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