Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP) Art. 130a

Zusammenfassung der Rechtsnorm LDIP:



Art. 130a LDIP dal 2022

Art. 130a Legge federale
sul diritto internazionale privato (LDIP) drucken

Art. 130a in relazione a collezioni di dati (1)

Per le azioni intese a dare esecuzione al diritto d’accesso nei confronti del titolare di una collezione di dati sono competenti i tribunali menzionati nell’articolo 129 oppure i tribunali svizzeri del luogo nel quale la collezione di dati è gestita o utilizzata.

(1) Introdotto dall’all. n. II 3 della LF del 13 giu. 2008 sulla responsabilit civile in materia nucleare, in vigore dal 1° gen. 2022, pubblicato il 27 gen. 2022 (RU 2022 43; FF 2007 4957).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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