Art. 130 CPC dal 2024
Art. 130 Atti scritti delle parti (1) Forma
1 Gli atti di causa devono essere trasmessi al giudice in forma cartacea o elettronica. Devono essere firmati.
2 In caso di trasmissione per via elettronica, l’atto scritto deve essere munito di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 2016 (2) sulla firma elettronica. Il Consiglio federale disciplina:a. il formato dell’atto scritto e dei relativi allegati;b. le modalit di trasmissione;c. le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.
(1) Nuovo testo giusta l’all. n. II 5 della L del 18 mar. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 ([RU 2016 4651]; [FF 2014 913]).
(2) [RS 943.03]
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.