Art. 130 CPM dal 2025
Art. 130 Appropriazione indebita (1)
1.Chiunque, per procacciare a sè o ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui che gli è stata affidata,
chiunque indebitamente impiega a profitto proprio o di un terzo valori patrimoniali affidatigli,è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2.Il colpevole può essere punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria (2) ,se ha commesso il fatto a danno di un capo, di un subalterno o di un camerata, della persona presso la quale alloggia o di un membro di quell’economia domestica,
se si è appropriata una cosa affidatagli per ragioni di servizio.
3.Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
(1) Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 ([RU 1994 2290]; [FF 1991 II 797]).
(2) Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 7 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 ([RU 2006 3389]; FF 1999 1669). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
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