Art. 13 LEF dal 2024

Art. 13 Autorit cantonale
1 Ogni Cantone deve designare un’autorit incaricata di vigilare sugli uffici d’esecuzione e sugli uffici dei fallimenti. (1)
2 I Cantoni possono inoltre istituire autorit inferiori di vigilanza per uno o più circondari.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.