Art. 13 LCStr dal 2024

Art. 13 Esame dei veicoli
1 Prima di rilasciare la licenza di circolazione, il veicolo deve essere sottoposto a un esame ufficiale.
2 Il Consiglio federale può prevedere la dispensa dall’esame singolo per i veicoli dei quali sia gi stato approvato il tipo. (1)
3 Il veicolo può essere controllato in ogni tempo; esso deve essere sottoposto a un nuovo esame se ha subìto modificazioni essenziali oppure se è dubbio che esso dia ancora tutte le garanzie di sicurezza.
4 Il Consiglio federale prescrive l’esame periodico dei veicoli.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2002 2767, 2004 5053 art. 1 cpv. 1; FF 1999 3837).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.