Art. 13 LPar dal 2020

Art. 13 Protezione giuridica in caso di rapporti di lavoro di diritto pubblico
1 La protezione giuridica per i rapporti di lavoro di diritto pubblico è disciplinata dalle disposizioni generali sulla procedura giudiziaria federale. Ai ricorsi del personale federale si applica inoltre l’articolo 58 dell’ordinamento dei funzionari del 30 giugno 1927 (1) .
2 Se una persona è discriminata dal fatto che la sua candidatura non è stata ammessa alla prima costituzione di un rapporto di lavoro, si applica l’articolo 5 capoverso 2. L’indennit può essere chiesta direttamente con ricorso contro la decisione di non ammissione.
4 … (4)
5 La procedura è gratuita; sono eccettuati i casi di ricorso temerario. Nei procedimenti dinanzi al Tribunale federale l’onere delle spese è disciplinato dalla legge del 17 giugno 2005 (5) sul Tribunale federale. (6)
(1) [CS 1 453; RU 1958 1489 art. 27 lett. c, 1997 2465 all. n. 4, 2000 411 n. II 1853, 2001 2197 art. 2 3292 art. 2. RU 2008 3437 n. I 1]. Vedi ora gli art. 35 e 36 della L del 24 mar. 2000 sul personale federale (RS 172.220.1).(2) RS 172.021
(3) Nuovo testo giusta il n. I della LF dell’8 ott. 2004, in vigore dal 1° mar. 2005 (RU 2005 1023; FF 2003 6785).
(4) Abrogato dall’all. n. 1 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 1205; FF 2001 3764).
(5) RS 173.110
(6) Per. introdotto dall’all. n. 1 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 1205; FF 2001 3764).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.