Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) Art. 13

Zusammenfassung der Rechtsnorm LPP:



Art. 13 LPP dal 2025

Art. 13 Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) drucken

Art. 13 Prestazioni dell’assicurazione

Sezione 1: Prestazioni di vecchiaia (1) Età di riferimento e limiti d’età per la riscossione anticipata e differita della prestazione di vecchiaia

1 L’età di riferimento della previdenza professionale corrisponde all’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS (2) .

2 L’assicurato può anticipare la riscossione della prestazione di vecchiaia a partire dal compimento dei 63 anni e differirla fino al compimento dei 70 anni.

3 Entro i limiti previsti conformemente all’articolo 1 capoverso 3, gli istituti di previdenza possono prevedere un’età di riscossione inferiore.

(1) Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 17 dic. 2021 (AVS 21), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 92; FF 2019 5179).
(2) RS 831.10

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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AutorKommentarJahr
Geiser, Schneider, Gächter Hand zum BVG und FZG1988