Art. 13 LFPr dal 2024

Art. 13 Squilibri sul mercato della formazione professionale di base
Il Consiglio federale può adottare, nel limite dei mezzi disponibili, provvedimenti temporanei per rimediare agli squilibri esistenti o incombenti sul mercato della formazione professionale di base.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.