Art. 13 LPGA dal 2024

Art. 13 Domicilio e dimora abituale
1 Il domicilio di una persona è determinato secondo le disposizioni degli articoli 23–26 del Codice civile (1) .
2 Una persona ha la propria dimora abituale nel luogo in cui vive (2) per un periodo prolungato, anche se la durata del soggiorno è fin dall’inizio limitata.
(1) RS 210(2) Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 33 LRC; RU 1974 1051).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.