Art. 129 CPC dal 2024
Art. 129 Forma degli atti processuali Sezione 1: Lingua del procedimento
1 Il procedimento si svolge nella lingua ufficiale del Cantone. In presenza di più lingue ufficiali i Cantoni emanano le necessarie disposizioni.
2 Il diritto cantonale può prevedere che, su richiesta di tutte le parti, siano utilizzate le seguenti lingue:a. un’altra lingua nazionale, fermo restando che nessuna parte può rinunciare a priori alla lingua del procedimento ai sensi del capoverso 1;b. l’inglese davanti al tribunale commerciale, o davanti al giudice ordinario, nel contenzioso commerciale internazionale ai sensi dell’articolo 6 capoverso 4 lettera c. (1)
(1) Introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilit e l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 ([RU 2023 491]; [FF 2020 2407]).
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