Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Art. 129

Zusammenfassung der Rechtsnorm OETV:



Art. 129 OETV dal 2025

Art. 129 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 129 Rallentatore

1 Gli autoveicoli di lavoro con un peso totale superiore a 12,00 t devono essere provvisti di un rallentatore. (1)

2 Il rallentatore può avere un dispositivo di comando comune con il freno di servizio.

(1) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253).

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