Art. 129 OETV dal 2025

Art. 129 Rallentatore
1 Gli autoveicoli di lavoro con un peso totale superiore a 12,00 t devono essere provvisti di un rallentatore. (1)
2 Il rallentatore può avere un dispositivo di comando comune con il freno di servizio.
(1) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.