Art. 129 CPM dal 2024

Art. 129 Appropriazione semplice (1)
1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, in quanto non siano adempiute le condizioni degli articoli 130–132.2. Se il colpevole ha trovato la cosa o ne è entrato in possesso in modo indipendente dalla sua volont o ha agito senza fine di lucro, la pena è la stessa. (2) 3. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare. (3)
(1) Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290; FF 1991 II 797).(2) Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
(3) Introdotto dal n. I 2 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
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