LIFD Art. 129 -

Einleitung zur Rechtsnorm LIFD:



Art. 129 LIFD dal 2025

Art. 129 Legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD) drucken

Art. 129 Obbligo dei terzi di comunicare

1 Devono presentare un’attestazione all’autorità di tassazione, per ogni periodo fiscale:

  • a. le persone giuridiche, sulle prestazioni pagate ai membri dell’amministrazione o di altri organi; le fondazioni, inoltre, sulle prestazioni fornite ai loro beneficiari;
  • b. le istituzioni di previdenza professionale e di previdenza individuale vincolata, sulle prestazioni fornite ai loro stipulanti di previdenza o beneficiari (art. 22 cpv. 2);
  • c. le società semplici e le società di persone, su tutti i rapporti importanti per la tassazione dei loro soci, segnatamente sulla loro quota al reddito e al patrimonio della società;
  • d. (1) i datori di lavoro che accordano partecipazioni di collaboratore ai loro dipendenti, sui dati necessari per la relativa tassazione; i particolari sono disciplinati per ordinanza dal Consiglio federale;
  • e. (2) i datori di lavoro, sui dati salariali concernenti i lavoratori di cui all’articolo 91 capoversi 1 e 2, se una convenzione internazionale in ambito fiscale prevede lo scambio automatico di informazioni relative a questi dati.
  • 2 Un doppio dell’attestazione dev’essere inviato al contribuente.

    3 Gli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto devono presentare all’autorità di tassazione, per ogni periodo fiscale, un’attestazione concernente tutti i rapporti determinanti per la tassazione del possesso fondiario diretto e dei suoi redditi. (3)

    (1) Introdotta dalla cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2010 sull’imposizione delle partecipazioni di collaboratore, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3259; FF 2005 495).
    (2) Introdotta dalla cifra I n. 1 della LF del 14 giu. 2024 sull’imposizione del telelavoro in ambito internazionale, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 573; FF 2024 650).
    (3) Nuovo testo giusta l’all. cifra II n. 6 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5379; FF 2005 5701).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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    Anwendung im Bundesverwaltungsgericht

    BVGELeitsatzSchlagwörter
    A-5146/2018AmtshilfePerson; Informationen; Steuer; Amtshilfe; Staat; Recht; CH-FI; Urteil; Hinweis; Schweiz; Behörde; Verfahren; Hinweisen; Amtshilfeersuchen; Sachverhalt; Übermittlung; Personen; Einkommen; BVGer; Regel; Finnland; Schlussverfügung; StAhiG; Gesellschaft; Regelung
    BVGE 2018 III/4AmtshilfePerson; Informationen; Gesellschaft; Amtshilfe; Recht; Bescheinigung; Schweiz; CH-FI; Veranlagung; Leistung; Geschäfts; Bescheinigungspflicht; Personen; Vertrag; Vorinstanz; Leistungen; Mitwirkungspflicht; Bezug; Gesellschaften; Gruppengesellschaften; Beschwerdeführerin; Urteil; Verhältnis