Art. 128a LD dal 2023
Art. 128a (1) Osservazione
1 Nel quadro della propria competenza in materia di perseguimento penale, l’UDSC può ordinare di far osservare in segreto persone e cose nei luoghi accessibili al pubblico e di effettuarvi registrazioni su supporto visivo o sonoro, se:a. in base a indizi concreti si può ritenere che sia stato commesso un crimine o un delitto; e b. altrimenti l’inchiesta risulterebbe vana o eccessivamente difficile.
2 Un provvedimento ordinato secondo il capoverso 1 non può protrarsi per più di 30 giorni, salva l’approvazione della Direzione generale delle dogane.
3 Al più tardi alla chiusura dell’inchiesta l’UDSC comunica alle persone direttamente interessate dall’osservazione il motivo, il genere e la durata dell’osservazione.
4 La comunicazione è differita o tralasciata se:a. le informazioni ottenute con l’osservazione non sono utilizzate a scopo probatorio; e b. ciò è necessario per salvaguardare interessi pubblici o privati preponderanti.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 ([RU 2016 2429]; [FF 2015 2395]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.