Art. 128 ORC dal 2025

Art. 128 Momento della notificazione e dell’iscrizione Momento della notificazione
Gli enti giuridici possono notificare fusioni, scissioni e trasferimenti di patrimonio per l’iscrizione nel registro di commercio soltanto dopo aver ottenuto le approvazioni delle altre autorità previste dalla legge. Questo si applica in particolare nel caso di ristrutturazioni che adempiono i requisiti di una concentrazione il cui annuncio è obbligatorio ai sensi dell’articolo 9 della legge del 6 ottobre 1995 (1) sui cartelli o che necessitano di un’autorizzazione da parte dell’autorità di vigilanza conformemente agli articoli 3 e 5 della legge federale del 17 dicembre 2004 (2) sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione.
(1) RS 251(2) RS 961.01
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