Art. 127 CPC dal 2025

Art. 127 Rimessione in caso di connessione di cause
1 Se davanti a giudici diversi sono pendenti più azioni materialmente connesse, il giudice successivamente adito può disporre la rimessione della causa pendente presso di lui a quello preventivamente adito, se questi vi acconsente.
2 La decisione di rimessione è impugnabile mediante reclamo.
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