Art. 126a LIFD dal 2025

Art. 126a (1) Rappresentanza obbligatoria
Le autorità fiscali possono esigere che il contribuente con domicilio o sede all’estero designi un rappresentante in Svizzera.
(1) Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 16 dic. 2016 sulla revisione dell’imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2018 1813; FF 2015 603).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.